La disciplina dell’Accesso Civico prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni e le Società da queste partecipate di rendere noti documenti, informazioni e dati da queste detenute, attribuendo allo stesso tempo il diritto a chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito istituzionale.
In particolare, la disciplina prevista dagli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, distingue tra Accesso Civico Semplice e Accesso Civico Generalizzato.
Accesso Civico Semplice è il diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione sul sito istituzionale (art. 5, comma 1, d.lgs. 33/13). La richiesta di Accesso Civico Semplice non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT). In caso di accoglimento, la Società entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al Direttore Generale, titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 9-bis della legge n.241/1990, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010.
Accesso Civico Generalizzato è il diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. La richiesta di accesso civico generalizzato non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata alla segreteria aziendale che la trasmetterà alla funzione interna detentrice dei documenti, dati e informazioni.
Il titolare della funzione aziendale a cui possono essere ricollegati i dati e le informazioni richieste, assume il ruolo di responsabile del procedimento di accesso ed è competente per accogliere o rigettare l’istanza.
Il comma 7 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013 prevede che in caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni da parte del responsabile del procedimento di accesso, ovvero nei casi di diniego totale o parziale di accesso, il richiedente, presentando richiesta di riesame, può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato nella persona del RPCT, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Nel Regolamento per l’Accesso Civico (Semplice e Generalizzato) e per l’accesso ai documenti amministrativi sono meglio declinati i criteri e le modalità di esercizio del diritto di Accesso Civico Semplice e Generalizzato a documenti, informazioni o dati detenuti da Explora S.p.A., ai sensi dell’articolo 5 e 5-bis del d.lgs.33/2013, nonché di Accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss., della legge n. 241/1990.
Si pubblicano, di seguito, gli Allegati al Regolamento di cui sopra per la presentazione delle relative richieste:
Allegato n. 1 – Richiesta di Accesso Civico Semplice
Allegato n. 1A – Richiesta di Accesso Civico Semplice al Titolare del potere sostitutivo
Allegato n. 2 – Richiesta di Accesso Civico Generalizzato
Allegato n. 2A – Istanza di riesame Accesso Civico Generalizzato
Allegato n. 3 – Istanza di Accesso ai documenti amministrativi
Registro degli Accessi ai sensi delle Linee guida ANAC FOIA (Delibera n. 1309/2016).
Ultimo aggiornamento 14.07.2021